Art. 3.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 66 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando la stessa, in modo fraudolento, ha impedito la propria identificazione»;

          b) al comma 4 dell'articolo 349, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

          c) al comma 2 dell'articolo 381, dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le seguenti:

          «m-ter) falsa attestazione o dichiarazione sull'identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale;

          m-quater) fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli

 

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delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495-bis del codice penale»;

          d) dopo il comma 6 dell'articolo 449 è aggiunto il seguente:

          «6-bis. Le disposizioni previste dal comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con taluno dei reati di cui agli articoli 495 e 495-bis del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo».